Adeguamento Europeo su etichettatura e rilascio di formaldeide in cosmetica.

La sostanza formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8) è stata classificata come cancerogena.

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, nei prodotti cosmetici è vietato l’utilizzo di sostanze classificate come cancerogene di categoria 1B.

Tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano nel presente allegato e che rilasciano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull’etichetta la dicitura: «Rilascia formaldeide», qualora la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm), indipendentemente dal fatto che il prodotto finito contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide.

NV-Naturalis-054-4185

La sostanza formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8) è stata classificata come cancerogena.

NV-Naturalis-052-6646

Tuttavia tutti i prodotti finiti contenenti le sostanze di cui al primo comma che sono conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 come applicabile il 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio2024 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2026.».

L’industria dovrebbe disporre di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni effettuando gli adeguamenti delle etichettature nonché delle formulazioni dei prodotti necessari a garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici conformi alle nuove prescrizioni.

Non esitate a contattarci per accordare un appuntamento con un nostro responsabile per adeguamento della vostra formulazione.

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